Riflessioni sulla gestione delle "armi Sportive"
Inviato: mer nov 11, 2020 11:56 pm
Partiamo dalla prima e, credo, più importante regola che riguarda tutte le armi, ivi comprese quelle classificate come "sporrtive", e più precisamente dalla possibilità o meno di smontarle e modificarle nel tentativo di migliorarne le prestazioni.
LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
.................
Art. 3.
Alterazione di armi
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.
E' vietato modificare un'arma a fuoco alterandone la meccanica o le dimensioni nel senso in cui venga aumentata la potenzialità offensiva o renderne più agevole l'uso, il trasporto o l'occultamento, (questo non implica come modifica l'alleggerimento degli scatti), è quindi vietato intervenire sulla meccanica di un'arma per farla sparare a raffica quindi aumentandone la micidialità.
La lucidatura dei piani di scatto per l'uso dell'arma in gare di tiro, la sostituzione di molle e perni o percussori per migliorare la precisione di tiro nelle gare stesse non è alterazione d'arma.
E' vietato l'accorciamento delle canne per occultare l'arma, ma non montarvi un rompifiamma o un contrappeso, non è tantomeno vietato montarvi organi di mira di qualsiasi tipo sia su armi corte che lunghe che pur permettendo la miglior acquisizione del bersaglio ne peggioranno il trasporto e l'occultabilità, ad esempio i nuovi mirini olografici non rendono l'arma più micidiale, al limite migliorano la facilità di mira ma non certo il porto.
Per la sostituzione della canna, questa va fatta da persona abilitata, oppure può essere acquistata una canna di riserva che portando un numero di matricola proprio, dovrà essere denunciata a parte alle autorità. Le canne denunciate non vanno a fare cumulo sulle armi già in possesso essendo solo parte di arma. Si possono usare canne camerate per altra munizione solo se l'arma (catalogata prima del 2010) prevede l'uso di canne intercambiabili.
Parere di un legale esperto del settore, (tratto dal sito di TIRO PRATICO): non è alterazione d'arma montare ottiche su di esse anche se questo comporta forare e filettare parte del castello, non è alterazione migliorare gli scatti, applicare smorzatori di rinculo (compensatori), treppiedi o altri appoggi pieghevoli, mirini laser, a luce visibile e invisibile purchè omologati e a norme Europee, accorciarne il calcio per migliorarne l'appoggio la dove appare troppo lungo per il tiratore stesso, ricordando che l'arma lunga ha per misura minima (per rimanere arma lunga) quella dei 60 cm. totali, sotto i quali diventa un arma corta; nell'accorciamento de calcioli si dovrà quindi tenere presente questa misura, mentre è ancora vietato montare calcioli pieghevoli. E' permesso alleggerirne il peso, forarne la canna per ricavarne compensazione per il tiro, sostituirne parti non essenziali come mirini e tacche di mira, grilletti, molle, levette, ecc. non è alterazione di arma. Le ultime norme in materia vietano di filettare la canna ma possono essere apposti spegnifiamma imperniati o incollati anche se alcune sentenze hanno ribaltato questa tendenza si attendono le circolari del caso ma è ancora vietato filettare la canna per montarvi un spegnifiamma o smorzatore di rinculo. Non è vietato l'uso di un silenziatore ma ne è vietata la fabbricazione e l'acquisto, inoltre le nuove normative Europee sembra prevederanno presto quale parte d'arma da guerra.
Cosa importante; le armi con calcio ripieghevole ma bloccato in posizione distesa non possono essere modificate rendendo il calcio ripiegabile, la dove la lunghezza dell'arma è riportata nella ex-catalogazione o nella nova classificazione non è possibile sostituire il calcio con altro corto (es: tipo pistola per i fucili). Non è vietato l'uso di riduttori di calibro per il tiro, le canne ridotte acquistate vanno denunciate.
E' buona regola, prima di effettuare ogni modifica, controllare le specifiche riportate per la stessa arma.
Questo in sostanza significa che non si può alterare in alcun modo la meccanica della nostra carabina, a meno degli scatti o di eventuali compensatori (inseriti di norma sul vivo di volata).
C'è, quindi da fare delle attente riflessioni quando si decide di mettere o far mettere le mani sulle nostre carabine a 16joule (e oltre).
Già che ci siamo, diamo anche un'occhiata a cosa prevede la legge per la gestione delle nostre 16 Joule, più particolarmente alla possibilità di detenerle e di trasportarle
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. "104"
Capo secondo norme transitorie e finali
. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e'consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonche' gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.
articolo, a regola di bazzica (dico cosi perchè se andiamo a vedere la direttiva 91/477/CEE nella Cat. A i punti 6 e 7 non ci sono sono nella Cat.B e si riferiscono a tutt'altre armi. Mentre i giusti riferimenti (se equipariamo le nostre 16 Joule alle armi a fuoco più simili,tipo rimfire .22) ,dovrebbero essere quelli inclusi nella Cat. C ai punti 2 e 4) ci consente, quali scritti ad una ASD affilata CONI a "detenere" le nostre carabine.
, Ora ragazzi miei, ipotizziamo che il nostro campo possa "ospitarle", le 16 Joule......[/u]
Legge 25 marzo 1986, n. 85
" Norme in materia di armi per uso sportivo "
(G.U. 3 aprile 1986, n. 77)
........................................
Articolo 3
Disciplina delle armi sportive
armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva. [/b]
Le ASD affiliate CONI non sono previste....Come facciamo a...portarcele ????
LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
.................
Art. 3.
Alterazione di armi
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.
E' vietato modificare un'arma a fuoco alterandone la meccanica o le dimensioni nel senso in cui venga aumentata la potenzialità offensiva o renderne più agevole l'uso, il trasporto o l'occultamento, (questo non implica come modifica l'alleggerimento degli scatti), è quindi vietato intervenire sulla meccanica di un'arma per farla sparare a raffica quindi aumentandone la micidialità.
La lucidatura dei piani di scatto per l'uso dell'arma in gare di tiro, la sostituzione di molle e perni o percussori per migliorare la precisione di tiro nelle gare stesse non è alterazione d'arma.
E' vietato l'accorciamento delle canne per occultare l'arma, ma non montarvi un rompifiamma o un contrappeso, non è tantomeno vietato montarvi organi di mira di qualsiasi tipo sia su armi corte che lunghe che pur permettendo la miglior acquisizione del bersaglio ne peggioranno il trasporto e l'occultabilità, ad esempio i nuovi mirini olografici non rendono l'arma più micidiale, al limite migliorano la facilità di mira ma non certo il porto.
Per la sostituzione della canna, questa va fatta da persona abilitata, oppure può essere acquistata una canna di riserva che portando un numero di matricola proprio, dovrà essere denunciata a parte alle autorità. Le canne denunciate non vanno a fare cumulo sulle armi già in possesso essendo solo parte di arma. Si possono usare canne camerate per altra munizione solo se l'arma (catalogata prima del 2010) prevede l'uso di canne intercambiabili.
Parere di un legale esperto del settore, (tratto dal sito di TIRO PRATICO): non è alterazione d'arma montare ottiche su di esse anche se questo comporta forare e filettare parte del castello, non è alterazione migliorare gli scatti, applicare smorzatori di rinculo (compensatori), treppiedi o altri appoggi pieghevoli, mirini laser, a luce visibile e invisibile purchè omologati e a norme Europee, accorciarne il calcio per migliorarne l'appoggio la dove appare troppo lungo per il tiratore stesso, ricordando che l'arma lunga ha per misura minima (per rimanere arma lunga) quella dei 60 cm. totali, sotto i quali diventa un arma corta; nell'accorciamento de calcioli si dovrà quindi tenere presente questa misura, mentre è ancora vietato montare calcioli pieghevoli. E' permesso alleggerirne il peso, forarne la canna per ricavarne compensazione per il tiro, sostituirne parti non essenziali come mirini e tacche di mira, grilletti, molle, levette, ecc. non è alterazione di arma. Le ultime norme in materia vietano di filettare la canna ma possono essere apposti spegnifiamma imperniati o incollati anche se alcune sentenze hanno ribaltato questa tendenza si attendono le circolari del caso ma è ancora vietato filettare la canna per montarvi un spegnifiamma o smorzatore di rinculo. Non è vietato l'uso di un silenziatore ma ne è vietata la fabbricazione e l'acquisto, inoltre le nuove normative Europee sembra prevederanno presto quale parte d'arma da guerra.
Cosa importante; le armi con calcio ripieghevole ma bloccato in posizione distesa non possono essere modificate rendendo il calcio ripiegabile, la dove la lunghezza dell'arma è riportata nella ex-catalogazione o nella nova classificazione non è possibile sostituire il calcio con altro corto (es: tipo pistola per i fucili). Non è vietato l'uso di riduttori di calibro per il tiro, le canne ridotte acquistate vanno denunciate.
E' buona regola, prima di effettuare ogni modifica, controllare le specifiche riportate per la stessa arma.
Questo in sostanza significa che non si può alterare in alcun modo la meccanica della nostra carabina, a meno degli scatti o di eventuali compensatori (inseriti di norma sul vivo di volata).
C'è, quindi da fare delle attente riflessioni quando si decide di mettere o far mettere le mani sulle nostre carabine a 16joule (e oltre).
Già che ci siamo, diamo anche un'occhiata a cosa prevede la legge per la gestione delle nostre 16 Joule, più particolarmente alla possibilità di detenerle e di trasportarle
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. "104"
Capo secondo norme transitorie e finali
. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e'consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonche' gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.
articolo, a regola di bazzica (dico cosi perchè se andiamo a vedere la direttiva 91/477/CEE nella Cat. A i punti 6 e 7 non ci sono sono nella Cat.B e si riferiscono a tutt'altre armi. Mentre i giusti riferimenti (se equipariamo le nostre 16 Joule alle armi a fuoco più simili,tipo rimfire .22) ,dovrebbero essere quelli inclusi nella Cat. C ai punti 2 e 4) ci consente, quali scritti ad una ASD affilata CONI a "detenere" le nostre carabine.
, Ora ragazzi miei, ipotizziamo che il nostro campo possa "ospitarle", le 16 Joule......[/u]
Legge 25 marzo 1986, n. 85
" Norme in materia di armi per uso sportivo "
(G.U. 3 aprile 1986, n. 77)
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Articolo 3
Disciplina delle armi sportive
armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva. [/b]
Le ASD affiliate CONI non sono previste....Come facciamo a...portarcele ????